Solo in Regione Lombardia con deliberazione IX/2555 del 24/11/2011 è stato introdotto l' obbligo di dichiarare le prestazioni energetiche e la classe energetica degli edifici oggetto di annuncio commerciale per la vendita o la locazione. Tale obbligo si applica a tutti gli annunci pubblicati su giornali, manifesti, volantini, siti web, trasmessi alla radio o alla televisione, per conto di qualsiasi soggetto (persona fisica, società , cooperativa, associazione, fondazione,ente pubblico o privato, ecc.) al fine di porre in vendita o in locazione una o più unità immobiliari, o interi edifici, a prescindere dalla destinazione d’uso. Per le restanti Regioni, attualmente , tale obbligo non è in vigore.
Sono esclusi dall’ambito di applicazione delle disposizioni , le seguenti fattispecie:
a) i fabbricati industriali, artigianali e agricoli non residenziali quando gli ambienti sono mantenuti a temperatura controllata o climatizzati per esigenze del processo produttivo;
b) i fabbricati industriali, artigianali, agricoli e relative pertinenze qualora gli ambienti siano mantenuti a temperatura controllata o climatizzati utilizzando reflui energetici del processo produttivo non altrimenti recuperabili;
c) gli edifici e le unità immobiliari prive di impianto termico o di uno dei suoi sottosistemi necessari alla climatizzazione invernale;
d) le locazioni di immobili per una durata massima di 30 giorni;
Gli annunci commerciali inerenti alle fattispecie di cui sopra dovranno riportare la dicitura "Immobile non soggetto all’obbligo di certificazione energetica"
Veniamo alle Sanzioni:
il titolare dell’annuncio commerciale che non rispetti le disposizioni emanate dalla Giunta regionale concernenti l’obbligo di dichiarare la classe e l’indice di prestazione energetica dell’edificio o della singola unità abitativa posti in vendita mediante l’annuncio commerciale stesso, incorre nella sanzione amministrativa da 1.000€ a 5.000€. L’accertamento e la contestazione della violazione, nonché l’irrogazione e l’introito della relativa sanzione competono al Comune in cui è situato l’edificio o l’unità immobiliare oggetto di violazione.
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