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Software

NAMIRIAL TERMO BIM

Legge 10 – Certificazione Energetica – Interventi Migliorativi – Diagnosi Energetica – Carichi estivi – Serre Solari – Contabilizzazione

 

Acerten ha testato il software Namirial Termo.

Questo software è attualmente il più completo e veloce per effettuare le Certificazioni Energetiche e la relazione di calcolo delle dispersioni termiche, Termo permette di personalizzare interamente ogni lavoro inserendo i dati e modificandoli in ogni momento senza dover ripetere l’importazione e l’esportazione del file di calcolo.

 

Termo consente di compilare un lavoro in poco tempo e in un unico ambiente, passando con un solo click dalla relazione Legge 10 alla Certificazione Energetica alla Riqualificazione Energetica.

 

Molte sono le caratteristiche che differenziano Termo dagli altri software come la doppia modalità di inserimento dati tabellare o tramite CAD che permette l’inserimento dei disegni in formato DXF/DWG; visualizzazione 3D dell'edificio; esportazione del file per CENED+2 ed esportazione in formato Word o Pdf.

Redige gli attestati energetici nazionale e regionali, esegue le verifiche termo-igrometriche, la diagnosi energetica, gli interventi migliorativi, il calcolo serre solari e la contabilizzazione del calore. Anche con App gratuita dedicata. 

Namirial Termo, grazie ad ARCHLine.XP Namirial BIM, diviene oggi un vero BIM Tool: esso consente quindi di determinare le prestazioni del sistema edificio/impianto di un vero modello BIM.

 

Tutti i certificatori ACERTEN interessati ad una prova gratuita del software, possono richiederla accedendo al portale e compilando il form specifico.

Se poi sarete soddisfatti del prodotto, potrete anche acquistarlo. Per tutti i certificatori aderenti al network di http://www.acerten.it è previsto un importante ed esclusivo sconto sui prezzi di listino!

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Obbligo certificazione energetica

L'obbligo della certificazione energetica in pratica:
Leggendo di seguito scoprirete che dove non esiste una specifica normativa Regionale, in pratica la certificazione energetica è evitabile, mentre dove vi sono norme "locali" come in Lombardia sono spesso previste sanzioni importanti.
Normativa Nazionale:
La normativa di riferimento è il Decreto Legislativo n°192 19 Agosto 2005 "Attuazione della direttiva 2002/91/CE sul rendimento energetico in edilizia"
Partiamo dalle sanzioni: L'art 15 dice :
" ...8. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 3, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dall’acquirente.
9. In caso di violazione dell’obbligo previsto dall’articolo 6, comma 4, il contratto è nullo. La nullità può essere fatta valere solo dal conduttore. "
L'art.6 sopracitato dice:
"3. Nel caso di trasferimento a titolo oneroso di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è allegato all’atto di trasferimento a titolo oneroso, in originale o copia autenticata.
4. Nel caso di locazione di interi immobili o di singole unità immobiliari già dotati di attestato di certificazione energetica in base ai commi 1, 1bis, 1 ter e 1 quater, detto attestato è messo a disposizione del conduttore o ad esso consegnato in copia dichiarata dal proprietario conforme all’originale in suo possesso."
L'intento della legge è indubbiamente quella di "obbligare" ma ... come spesso accade nel nostro paese... fatta la legge trovato l'inganno e a trovarlo sono stati i Notai, infatti il notariato ha diffuso delle linee guida "il notaio al rogito deve rendere noto alle parti che esiste questo obbligo di dotazione e deve invitarle ad accordarsi su come procedere: la legge non dice che la dotazione debba essere precedente alla compravendita e nemmeno che il certificato debba essere pagato dal venditore. Sono, quindi, validi accordi con cui si preveda che l' acquirente farà fare poi a sue spese la certificazione. E' però importante, sottolineano i notai, che l' acquirente sia informato del problema prima di entrare in possesso della casa. Il rischio, altrimenti, è che si possa successivamente rivalere sul venditore avviando un' azione civile per danni. I notai non lo possono scrivere, ma lo scenario «all' italiana» che si prefigura è quello di generici impegni tra le parti che rimarranno lettera morta." (fonte Corriere della sera Pagliuca Giino 28 Giugno 2009)
Normativa Regionale
Attenzione però che tale "facilitazione" non è applicabile in tutto il territorio nazionale, ma solo dove le Regioni non hanno deliberato in materia, per esempio la Regione Lombardia attraverso la Legge regionale 10 del 29 Giugno 2009 all' Art.1 comma 17quinquies "l'alienante a titolo oneroso che non ottempera all' obbligo di cui all' articolo 25, comma 4ter, incorre nella sanzione amministrativa da € 5 mila a € 20 mila"
Art.1 comma 17 sexies. "Il locatore che a decorrere dal 1° luglio 2010, non ottempera all' obbligo di cui all' art 25, comma 4 ter, incorre nella sanzione amministrativa da €2.500,00 a € 10 mila.{sidebar id=9}

certificazione impianti e certificato energetico

Con la certificazione energetica si certificano anche gli impianti?

La Certificazione Energetica, è una attività relativamente recente, nelll' immaginario collettivo c'è molta confusione e molti credono che riguardi la certificazione della caldaia o dell' impianto del gas o ancora dell' impianto elettrico. 

Per fare chiarezza: la certificazione energetica è un documento che classifica l'appartamento nei riguardi del cosumo energetico necessario al suo riscaldamento, in pratica il legislatore ha stabilito che chi compra o chi prende in locazione deve essere informato sulla qualità della coibentazione e dell' efficenza del sistema di riscaldamento, la classe energetica è simile a quella dei frigoriferi o delle lavatrici: a parità di costo cosa comprereste una lavatrice classe A o classe F? lo stesso concetto vale per gli appartamenti.

 La certificazione degli impianti (elettrico o del gas) è un adempimento dell' impresa installatrice, che a fine lavori deve rilasciare il certificato di conformità, tale certificato è semplicemente un attestato di buona posa.
Non è consentito, salva eccezione prevista dall' art.7 comma 6 del D.M. 22 Gennaio 2008, a figure terze l'emmissione di certificati di conformità sugli impianti. Il certificato di conformità dell' impianto elettrico così come quello del gas costituisce l'assunzione di responsabilità da parte dell' installatore della corretta posa e quindi è, in un certo senso, la garanzia dell' impianto.
Attualmente non è obbligatorio consegnare il certificato di conformità degli impianti per la vendita, mentre è obbligatorio allegare all' atto l'Attestato di Certificazione Energetica (detto anche A.C.E.) .
Qualora l'impianto fosse stato realizzato prima del Gennaio 2008 e il certificato fosse per qualsiasi motivo irreperibile, è possibile, in sostituzione della certificazione di conformità, ottenere la dichiarazione di rispondenza, che in questo caso, è redata da tecnico abilitato anche se estraneo alla ditta installatrice.
Quindi se avete necessità del certificato di conformità degli impianti e non lo avete, sempre che l'impianto sia stato posato prima del 2008, potrete far verificare l'impianto da un nostro tecnico che, verificata la regolarità dell' impianto, vi rilascerà il certificato di rispondenza

Se avete dubbi fate pure le vostre domande, saremo lieti di rispondervi.   {sidebar id=9}

Listino prezzi e ordini

Da quì è possibile richiedere preventivo per:

  1. Richiesta Certificato Energetico e/o Aggiornamento Planimetria Catastale
  2. Richiesta certificazione energetica URGENTE o URGENTISSIMA
  3. Richiesta asseverazione per ESONERO A.C.E.
  4. Scopri cosa ti serve con un pratico test
  5. Richiesta informazioni: utilizzare solo per richiedere informazioni.

Inviata la richiesta, riceverete una mail di conferma e successivamente verrete contattati

IMPORTANTE:
Qualora non doveste ricevere la mail di conferma, significa che potreste avere inseritio mail con errore,
vi invitiamo pertanto, in tal caso, di contattarci alla mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Le fasi per l' ottenimento della certificazione energetica degli edifici (A.C.E.)

Una volta incaricato, il professionista:
A) Eseguirà un sopralluogo in sito e rileverà la natura delle superfici disperdenti;
B) Prenderà nota delle caratteristiche degli impianti di riscaldamento (in Lombardia obbligo acquisizione verifica fumi);
C) Elaborerà i dati raccolti;
D) Consegnerà l' Attestato di Certificazione Energetica

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NEWSFLASH

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Dopo l'IMU arriva l'IMU BIS Video Imu Bis