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Bonus 110% del 2020

sgravio 110%Il Bonus 110% rappresenta un’occasione unica per riqualificare gli immobili di prevalenza residenziale. Si tratta di un bonus fiscale che consente di detrarre gli importi spesi in 5 anni e per un importo del 10% superiore alla spesa effettuata, inoltre consente la cessione del credito di imposta a soggetti terzi, che potranno a loro volta compensare con lo stato tali crediti. 

Chi può effettuare gli sgravi?

I condomìni e i privati fino a 2 unità immobiliari ( ex ville, unifamiliari, a schiera). I condomìni sono considerati come forma "giuridica" quindi se in un condominio ci sono 11 appartamenti e 10 sono di un unico proprietario , l'intervento rientra tra quelli sgravabili ( sono escluse le unità con destinazione A/1 ,A/8 e A/9) . Per gli immobili privati intesi come unità autonome non rientranti nel condominio si possono invece sgravare al massimo 2 unità.

Lavori trainanti:

1 : Isolamento dell’ Involucro

Descrizione dei lavori:

Capotto sgravio 110%l'intervento di "isolamento termico" (con "materiali isolanti" che rispettano i "criteri ambientali minimi" del DM dell'ambiente 11 ottobre 2017) delle "superfici opache verticali" (pareti isolanti ho cappotti, Anche sulla superficie interna delle pareti ),orizzontali (pavimenti e coperture) e inclinate (falde di copertura del sottotetto, si veda la faq. Enea 6 B), che interessa "l'involucro dell'edificio, con incidenza superiore" al 25% della "superficie disperdente lorda":

-dell' edificio, si ritiene inteso come l'intero fabbricato cielo terra, ai sensi della voce numero 32 dell'allegato A ("quadro delle definizioni uniformi") del DPCM del 20 ottobre 2016 (regolamento edilizio tipo) e non inteso come la singola unità immobiliare di un edificio, come è possibile per articolo 2 del decreto legislativo 119/2005 (rendimento energetico nell'edilizia);

-della singola "unità immobiliare situata all' interno" di casa a schiera (cioè di "edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e disponga di uno più accessi autonomi dall'esterno") (articolo 119, comma 1, lettere a, decreto legge 19 maggio 2020, n.34) . 

Limiti di spesa previsti:50.000,00 € per le singole unità immobiliari ( massimo 2 per proprietario) ,40.000,00 € "moltiplicati per le prime Otto unità immobiliari che compongono l'edificio"; 30.000 € "moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio", oltre le prime otto unità immobiliari (circolare dell'entrata e dell'8 agosto 2020, n.24/E, paragrafo 2.1.1).

Verifiche e requisiti:

Il progetto di riqualificazione deve rispettare tutti i requisiti richiesti dal DM 26/06/2015, in relazione alla categoria dei lavori - ristrutturazione importante di  primo livello, ristrutturazione importante di secondo livello, riqualificazione energetica. I valori di trasmittanza delle strutture devono rispettare quanto indicato dal DM 26/01/2010. È necessario eseguire la verifica di formazione di muffa nei ponti termici. Il materiale isolante utilizzato deve rispettare i requisiti indicati dai CAM (Criteri Ambientali Minimi)

 

 

2 : Cambio impianto con nuova caldaia a condensazione centralizzata o in unità unifamiliari e villette a schiera

Caldaia a Condensazione sgravio 110%l'intervento sulle "parti comuni degli edifici " (che per la circolare delle entrate dell'8 agosto 2020 n. 24/ E paragrafo 2.1.2, contrariamente da quanto detto dalla norma devono essere solo in condominio"), per :

1) La "sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti": - con "impianti centralizzati per il riscaldamento, raffrescamento o la fornitura di acqua calda sanitaria, condensazione con efficienza almeno pari alla classe A" (regolamento o e numero 811/2013 del 18 febbraio 2013 ), " a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici" ovvero - con "impianti micro generazione a collettori solari".

2) Le "spese relative allo smaltimento e alla bonifica di impianto sostituito";

3) "L'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente" ma solo nei comuni montani non interessati dalle procedure europee di infrazione n. 2014/2147 del 10 luglio 2014 o n. 2015/2043 del 28 maggio 2015 per li non temperanza dell'Italia agli obblighi previsti dalla direttiva 2008/50/ C " (articolo 119, comma 1 lettera B decreto legge 19 maggio 2020 n. 34).

Limiti di spesa previsti:20.000 € "moltiplicati per le prime Otto unità immobiliari che compongono l'edificio"; 15.000 € "moltiplicati per il numero delle unità immobiliari che compongono l'edificio", oltre le prime otto unità immobiliari (circolare dell'entrata e dell'8 agosto 2020, n.24/E, paragrafo 2.1.1).Quanto è lo sgravio?

L'intervento sugli "edificio unifamiliari" o sulle singole "unità immobiliari situate all'interno di edifici plurifamiliari che siano funzionalmente indipendenti e dispongono di uno o più accessi autonomi dall'esterno" per:

A) la "Sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti ": con "impianti per riscaldamento, la fornitura di acqua calda sanitaria, a condensazione , con efficienza almeno pari alla classe A" (regolamento UE n.811 /2013 del 18 febbraio 2013), a pompa di calore, ivi compresi gli impianti ibridi o geotermici" ovvero

- con "impianti di micro generazione, a collettori solari";

- con "caldaie a biomassa" e con prestazioni emissive almeno di classe 5 stelle (Dm 7 novembre 2017, n. 186 ), solo nelle "aree non metanizzate  nei comuni non interessati" dalle suddette procedure  di infrazione;

B) Le "spese relative allo smaltimento e alla bonifica dell'impianto sostituito";

c) "l'allaccio a sistemi di teleriscaldamento efficiente" come descritto al punto precedente con le stesse limitazioni (articolo 119, comma 1, lettera C, decreto legge 19 maggio 2020, n. 34)

Limiti di spesa previsti: 30.000 € e solo per un massimo di 2 unità immobiliari.

 

2 : Intervento di miglioramento sismico

 

Descrizione dei lavori:

interventi locali o lavori che interessano l'intera struttura per il miglioramento o l'adeguamento sismico.

Le detrazioni fiscali si applicano agli interventi realizzati nei comuni classificati in zona sismica 1, 2 o 3 secondo l'OPCM 3274/2003 e i successivi aggiornamenti regionali.

La pratica Sismabonus per il Superbonus deve essere consegnata contestualmente alla SCIA o al Permesso di Costruire e prevede l'Allegato B del DM 58/2017 e le relazioni in esso citate

Limiti di spesa previsti: 96.000 € per unità immobiliare.

 

Interventi Trainati

Fotovoltaico e batterie

Descrizione dei lavori:

panello solare sgravio 110%Per detrarne il 110% del prezzo, l’impianto fotovoltaico, oltre a essere su edificio e di potenza inferiore a 20 kW, deve essere abbinato a uno dei tre interventi principali previsti dal decreto, che sono l’isolamento delle superfici opache degli edifici, ad esempio realizzando il cosiddetto cappotto, la sostituzione dell’impianto di riscaldamento con soluzioni più efficienti o gli interventi antisismici.Inoltre, per avere diritto al Superbonus, il complesso degli interventi (ad esempio sostituzione della caldaia con una pompa di calore e installazione del FV) deve migliorare l’efficienza dell’edificio di almeno due classi energetiche (o portarlo alla classe più alta possibile).

Limiti di spesa previsti: Il limite di spesa per detrarre al 110% fotovoltaico e batterie è di 48.000 euro complessivi . Per i sistemi di accumulo da abbinare al FV c’è poi un massimale di spesa di 1.000 euro per ogni kWh di capacità di accumulo.

Per il fotovoltaico i tetti sono diversi a seconda dei casi: per le installazioni su edifici esistenti il limite è 2.400 €/kW di potenza, mentre scende a 1.600 €/kW in caso di trasformazioni che possono portare ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, interventi di nuova costruzione, e interventi di ristrutturazione urbanistica (articolo 3, comma 1, lettere d), e) ed f), del DPR 6 giugno 2001, n. 380).

Va ricordato che costituisce condizione essenziale per fruire del beneficio maggiorato sugli impianti fotovoltaici la cessione in favore del Gse dell’energia non auto-consumata in sito ovvero non condivisa per l'autoconsumo nell’ambito delle comunità energetiche.

Con l’occasione, il legislatore (commi 16-bis e ter) ha previsto:

- che non costituisce svolgimento di attività commerciale abituale l’esercizio di impianti fino a 200 kW, da parte di comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o da parte di condomini che aderiscono alle configurazioni di cui all’articolo 42-bis del Dl 162/19;

Colonnine di ricarica per veicoli elettrici

Descrizione dei lavori:

colonnine sgravio110%Installazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Limiti di spesa previsti: 3.000 € e solo per un massimo di 2 unità immobiliari.

Sostituzione dei serramenti

Descrizione dei lavori:

sostituzione dei serramenti esistenti con prestazioni energetiche rispondenti ai requisiti di norma.

Limite di detrazione: 60.000 € (DL 63/2013)

La detrazione si applica alle spese per la sostituzione dei serramenti anche comprensive di infissi e schermature solari.

ATTENZIONE!

Per non perdere gli incentivi:

1) L’immobile deve essere urbanisticamente conforme

2) Le attività devono essere svolte nel rispetto delle norme per la sicurezza, quindi coordinamento della sicurezza e lavoratori regolari.

 

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