Si tratta di un problema piuttosto usuale. La soluzione è normalmente semplice e veloce. È necessario prima presentare una CILA per regolarizzare le opere in Comune, poi procedere all'aggiornamenti della planimetria catastale. Mediamente servono una quindicina di giorni.
Si, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, il proprietario, anche in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione, deve consegnare l’ACE al locatario. Le modalità di stipula e di RINNOVO di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso abitativo, sono definite dall’Art 2 della Legge 9 dicembre 1998, n. 431 di cui riportiamo un estratto: “Le parti possono stipulare contratti di locazione di durata non inferiore a quattro anni, DECORSI I QUALI SONO RINNOVATI PER UN PERIODO DI QUATTRO ANNI.”Per contratti di locazione ad uso abitativo il rinnovo tacito si ha quindi alla scadenza dei primi 4 anni.
Sì, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, il proprietario, anche in caso di rinnovo tacito del contratto di locazione deve consegnare l’ACE al locatario. Per definire le modalità di stipula e di RINNOVO di contratti di locazione di immobili adibiti ad uso non abitativo, occorre far riferimento all’Art. 28 della legge 392/78.
No, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 il contratto deve essere perfezionato (e quindi registrato) a partire dal 1° luglio 2010.
Dipende dalla durata del contratto di locazione. L’obbligo indicato nel punto 9.2, lettera g), della DGR VIII/ 8745, decorre in caso di stipula di contratti di locazione soggetti all’obbligo di registrazione ovvero contratti di qualsiasi ammontare, purché di durata superiore ai 30 giorni complessivi nell’anno (Per maggiori informazioni relative ai contratti di locazione per i quali ricorre l’obbligo di registrazione: http://www.agenziaentrate.it ). Alla stipula del contratto deve essere consegnata al conduttore una copia, conforme all’originale, dell’ACE.
No, ai sensi dell'Articolo 1, comma 1, lettera "a" della LR 30 del 28 dicembre 2009, “l’obbligo di certificazione energetica non si applica agli edifici […] di edilizia residenziale pubblica esistenti concessi in locazione abitativa”
Sì, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745, è necessario munirsi di certificato energetico per la stipula del contratto. Il proprietario del bene dovrà mettere a disposizione della controparte l’ACE al momento della stipula del contratto.
Sì, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 il soggetto che cede in affitto l’azienda comprensiva di immobili, deve consegnare al locatario l’ACE di ogni immobile aziendale ceduto in affitto.
No, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 l’obbligo di consegna dell’ACE è riferito ai contratti perfezionati (e quindi registrati presso l’Agenzia delle Entrate) a partire dal 1° luglio 2010.
No, ai sensi del 9.2 lettera g) della dgr VIII/ 8745 l’obbligo di consegna dell’ACE è riferito ai contratti di locazione, di locazione finanziaria e di affitto di azienda comprensivo di immobili, perfezionati (e quindi registrati presso l’Agenzia delle Entrate) a partire dal 1° luglio 2010.
In riferimento all'Art. 27, comma 17 sexies della LR 24/2006 modificato dalla LR 10/2009, il locatore che non ottempera all’obbligo di cui all’articolo 25, comma 4 ter (obbligo da parte del proprietario di consegnare l’ACE al conduttore nel caso di locazione), incorre nella sanzione amministrativa da euro 2.500,00 a euro 10 mila.
No, l’obbligo di dotazione di ACE di cui si parla al punto 9.2.g. della DGR VIII/8745 si riferisce agli edifici locati con contratti registrati presso l’Agenzia delle Entrate a partire dal 1 luglio 2010.
In caso di locazione di singola unità immobiliare, non è obbligatorio allegare l’ APE al contratto di locazione. Tuttavia, è necessario inserire nel contratto una clausola con la quale il conduttore dichiara di aver ricevuto le informazioni e la documentazione, comprensiva dell'attestato, relativa all'attestazione della prestazione energetica degli edifici (Articolo 6, Dlgs 19 agosto 2005 n. 192).
Essendo trascorsi più di 5 anni, non sono previste sanzioni perché prescritte. Si deve procedere all'aggiornamento della planimetria Catastale.
No. Spesso , anche senza che vi sia una necessità normativa, chi compre pretende comunque l'aggiornamento , in questi casi ... meglio non perdere la vendita.... .
Si certamente la CIAL si puó usare in tutte quelle situazioni che prevedono solo opere interne e che non tocchino le strutture.
No: fornire gli impianti a norma non è un obbligo per la vendita.
No, basta scrivere nel contratto che gli impianti non sono a norma, ma tale scelta comporterebbe sicuramente una svalutazione del canone. Se l'impianto è antecedente al 2008 potete richiedere il CRI ovvero certificato di rispondenza dell'impianto che sostituisce quello di conformità.
Si deve prima procedere alla verifica se in Catasto esiste la planimetria mal associata, se presente fare istanza al Catasto per la corretta associazione, se non presente bisogna sopprimere la planimetria esistente e presentare una nuova planimetria.
Si deve prima procedere alla regolarizzazione notarile delle proprietà: frazionamento della porzione da acquisire, poi effettuare il rogito di quella porzione e poi fondere con la propria unità immobiliare.
In linea generale i sottotetti sono recuperabili quando l'altezza del colmo è maggiore di 1,8 m. Nello specifico è sempre bene rivolgersi ad un professionista che verificherà la compatibilità dell' intervento con eventuali vincoli (ambientali, anche architettonici etc) e con gli strumenti urbanistici esistenti.
Per poter effettuare il recupero del sottotetto, lo stesso deve esistere da almeno 5 anni.
Circa 400,00 €/mq tra costo costruzione-oneri primari e secondari.
Una corretta compilazione della tabella ministeriale è fondamentale ,normalmente i professionisti preferiscono adottare la classe massima perché si risparmia parecchio tempo, ma .... si rischia di spendere quasi il doppio in oneri! Vi consigliamo di fare fate sempre il calcolo puntuale ( a meno di superfici piccolissime).
NO: fate sempre attenzione e fate il paragone a quanto spendete per la verifica periodica dei fumi: l'impegno per l'APE è circa il triplo e richiede una formazione specialistica. Siccome un errore o l'annullamento d'ufficio dell' APE potrebbe comportare gravi conseguenza al committente ( truffa o incauto acquisto) con conseguenti processi richieste di danni e di annullamento atto Notorio o contratto d'affitto.
A meno che non si tratti di un magazzino legato all' attività produttiva NO. Il magazzino non fà SLP e quindi non è convertibile.
NO: bisogna verificare l'esistenza o meno di regolamenti edilizi all'epoca della Costruzione. Viene comunemente accettata la prova derivante dal primo censimento delle unità immobiliari del 1939 ( Catastale), quindi se avete la prova catastale di esistenza dell' immobile nel 1939 siete certi della regolarità anche se non conforme.
Si è necessario avere il certificato di conformità degli impianti o in alternativa il certificato di rispondenza .
No. I balcone non fà slp e non puó essere chiuso ( abuso edilizio non sanabile) .
No: quando la difformità riguarda gli strumenti urbanistici l'abuso non è sanabile. In Tali casi servirebbe lo strumenti di condono edilizio che però al momento non è in previsione
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Dopo l'IMU arriva l'IMU BIS Video Imu Bis